Statuto
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Identità
1. E’ costituita tra i membri del presente statuto un’associazione a norma dell'art. 60 del Codice civile Svizzero, denominata: Associazione Formazione Professione Danza e abbreviata a AFPDanza.
2. La sua sede sociale è definita dal Regolamento Interno.
3. La sua durata è illimitata.
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